Art. 1
Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro
1. E’ costituita con sede in Sori, Provincia di Genova – Piazza della Chiesa 1, l’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Ligure Ipoudenti - sulle ALI dell’udito” di seguito detta organizzazione.
2. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L’organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.
Art. 2
Finalità
1. L’Associazione Ligure Ipoudenti - sulle Ali dell’udito è apolitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà socio-culturale diretta a persone ipoudenti, con o senza ausilii acustici in situazione di svantaggio sociale.
In particolare modo:
a ) promuovere la diffusione dell’impianto ad induzione magnetica (meglio conosciuto come “campo magnetico”), in tutti i luoghi pubblici compresi gli sportelli
pubblici sia a livello locale, regionale che quello nazionale, per facilitare l’integrazione della persona ipoudente con o senza ausilio acustico in condizioni di parità nel mondo dei
normoudenti;
b ) organizzare convegni o seminari informativi sia a livello locale, regionale e nazionale, indirizzati agli organi istituzionali, ecclesiastici, enti teatrali,
sale cinematografiche ed eventualmente anche agli operatori della scuola di ogni ordine e grado per l’abbattimento delle barriere della comunicazione in conformità con quanto suggerisce l'attuale
legislazione, fra cui la Legge Quadro n. 104/92 che specifica e raccomanda le azioni da intraprendere nel settore della disabilità;
c ) promuovere ogni iniziativa per la conoscenza tra le persone ipoudenti che usano gli ausilii acustici della opportunità e utilità del “T-coil” che facilita
l’ascolto al telefono e soprattutto favorisce la comunicazione tra persone ipoudenti e normoudente, nei luoghi vasti o rumorosi;
d ) promuovere ove è necessario oltre all’installazione del “campo magnetico” anche la sottotitolazione (ove opportuno), in primo luogo nelle sale
cinematografiche;
assumere nell’interesse della categoria ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni affinché sia riconosciuta, quale agevolazione,
nella vigente normativa;
e ) sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali anche l’installazione del campo magnetico sia nei luoghi pubblici che privati;
f ) sensibilizzare ingegneri e i costruttori di strutture di accoglienza per disabili ed anziani affinché provvedano ad inserire nei loro progetti anche ausilii o
impianti che possano aiutare a vivere serenamente le persone ipoudenti o sorde.
g ) collaborare con le istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, come stabilito dalle ultime direttive della Comunità Europea.
In particolare per quanto riguarda:
- il “Progetto di risoluzione del Consiglio del Parlamento Europeo del 6/5/2003, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea il 7/6/2003, relativa all’accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità;
- il Parere del comitato delle Regioni in merito alla Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europea e al Comitato delle regioni – Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d’azione europeo – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. C. 121 del 30/4/2004;
nella individuazione dei luoghi pubblici idonei all’installazione del “campo magnetico” compresa la sottotitolazione (dove è necessaria) in attuazione della legge per il superamento degli ostacoli della barriera della comunicazione e per favorire l'inserimento e la piena integrazione sociale e l'autonomia della persona ipoudente;
h ) raccogliere e valutare insieme ai soci e ai non soci le segnalazioni che possano pervenire all’associazione per l’eventuale installazione dei suddetti impianti;
i ) impegnarsi nella ricerca di tutti altri mezzi tecnologici all’avanguardia che passano facilitare l’integrazione della persona divenuta ipoudente;
j ) svolgere attività d’informazione e fornire eventualmente consulenza ai centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, per il riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità delle persone ipoudenti;
2. I soci verranno informati sulle iniziative attuate per la diffusione dell’impianto di campo magnetico e su eventuali nuove tecnologie nel settore.
Art. 3
Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuita delle prestazioni
1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.
Possono associarsi:
a) le persone ipoudenti con o senza ausilii acustici;
b) terze persone che condividono gli scopi statutari;
2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Le prestazioni degli aderenti sono per conseguire lo scopo sociale, fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
Art. 4
Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere la collaborazione preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare la collaborazione preventivamente concordato.
Art. 5
Organi
Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 6
Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocato dallo stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l’ordine del giorno,
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. La prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può avere più di una delega.
6. La deliberazione dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello stabilito di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Le cariche sociali sono elettive, determinate dall’assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria.
Art. 7
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed e composto da cinque membri di cui almeno uno potrà essere scelto tra quei soci che condividono gli scopi statutari.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettere di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- nominare il segretario
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art. 8
Presidente
1. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, 3° comma e art. 7, 2° comma.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e preside le riunioni dell’assemblea e del consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Art. 9
Segretario
1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunione degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri ove se ne preveda la costituzione.
- assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
Art. 10
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi ed i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del collegio dei probiviri formato da tre membri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
5. La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Art. 11
Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12
Risorse economiche
1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi delle stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da iniziative benefiche non aventi scopo di lucro;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13
Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea, Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14
Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, con i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro 4 mesi, dalla chiusura dell’esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente.
4. L’esercizio coincide con l’anno solare.
Art. 15
Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica alla statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno 5 aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.
Art. 16
Scioglimento
1. L’organizzazione si scioglie su delibera di un’assemblea appositamente convocata. L’assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento viene previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.